Pianificazione e governo del territorio

Deliberazione di Consiglio Provinciale n, 26/2012

Allegato

Piano Territoriale di Coordinamento

A1 Relazione

Norme integrate e modificate dalle osservazioni accolte dai pareri degli enti sovraordinati

B Elaborati grafici del quadro conoscitivo:

 

C Elaborati grafici di piano:

 

F Allegati

 

 

G Elaborati di valutazione ambientale

G1 Rapporto ambientale

               01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -

               15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25

G2 Tavole di valutazione

  • Tav.A0:

               G2.1 Aree di particolare rilevanza ambientale. La sensibilità dello spazio aperto

               G2.2 Aree di particolare rilevanza ambientale. La sensibilità dello spazio aperto

 

Pianificazione e Governo del Territorio art. 39


Art. 39 Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:
a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;
b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.
2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.
3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.
4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.