Bandi di Gara e Contratti

 

Art. 37 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
 
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall' articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all' articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.
 

Bandi di Gara

Con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti istituzionali: la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, l'importo delle somme liquidate. Le amministrazioni trasmettono tali informazioni all'Autorità nazionale anticorruzione.

In questa sezione sono consultabili i testi integrali nonché le informazioni relative a:

» I BANDI DI GARA  per procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando indetto dall'Ente;

» Gli AVVISI PUBBLICI per la selezione di operatori economici qualificati, per indagini di mercato per manifestazione d'interesse, per la vendita di beni immobili o il trasferimento di titoli; avvisi relativi ad appalti totalmente o parzialmente esclusi dall'applicazione del D.Lgs. 163/06;

» Gli ESITI DI GARA relativi ai risultati delle procedure di gara o di affidamento diretto svolte e definitivamente aggiudicate.

Sono rese accessibili le DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI a contrarre ai sensi dell'art. 37, c. 2, del D.Lgs. 33/13 (cioè, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

 

Art.31 Modifiche all' articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013

 

1. L' art 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è sostituito dal seguente: "Art.37 (Obblighi di pubblicazione concerni i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). -1. Fermo restando quanto previsto dall' art. 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le  pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a)  i dati previsti dall' articolo 1, comma 32, della legge 6  Novembre 2012, n.190;
b)  gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.  

Ai sensi dell' art. 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a9 si intendono assolti, attraverso l' invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell' articolo 2 del decreto legislativo 29 Dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.".

Obblighi di cui all'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012