Accesso civico

PROCEDURA DA SEGUIRE PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO: 

L'istanza va presentata al Segretario Generale. 

Contenuti dell'istanza:

  • indicare nell'oggetto "Richiesta di accesso civico ex art. 5 del DLgs n. 33/2013";
  • estremi completi del richiedente (indicare la qualifica nel caso si agisca per conto di una persona giuridica e gli estremi di quest'ultima);
  • indicare dettagliatamente l'atto/documento/informazione/dato richiesto e fornire ogni riferimento utile per la sua individuazione e, se nota, la norma che ne impone la pubblicazione;
  • indicare la modalità di risposta (fax, mail ecc.);
  • date e firma del richiedente;
  • allegare copia documento di riconoscimento.

 

Riferimenti Responsabile del procedimento: Segretario Generale

mail: segreteriagenerale@provincia.caserta.it

tel: +39.0823.247.111 (centralino)  

 

Registro accesso agli atti

 

Accesso Civico Generalizzato

   Anac del. n. 1309 su Accesso Civico e FOIA                                          

   Circolare su FOIA n.2-2017

Qui trovi una lista delle risposte alle domande più frequenti poste dagli utenti. 

In cosa consiste l'accesso civico?

E' il diritto di ogni cittadino, impresa, associazione ecc. a richiedere i documenti, le informazioni o i dati, che sono oggetto di  pubblicazione obbligatoria, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni e che non siano ancora stati pubblicati.

 

Quali documenti possono essere richiesti?

Tutti i documenti, gli atti e le informazioni che sono indicati nel DLgs 33/2013.

Si tratta di una vastissima gamma di informazioni che attengono all'intero patrimonio informativo delle pubbliche amministrazioni e che devono essere contenuti all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" nella home page del sito istituzionale dell'Ente.

Gli obblighi sono elencati schematicamente nella Delibera ANAC (ex Civit) n. 50/2013 allegato n. 1 (sito www.anticorruzione.it).

 

La richiesta deve essere motivata?

No, l'istanza non necessità di motivazione.

 

A chi va indirizzata la richiesta?

La richiesta va inoltrata al "Responsabile per il procedimento per l'accesso civico", che dovrà poi pronunciarsi sulla stessa istanza.

 

Cosa deve fare la Provincia?

Il "Responsabile del procedimento per l'accesso civico" verifica immediatamente che ricorrano i presupposti previsti in materia di "accesso civico" e l'ipotesi di mancata pubblicazione dell' atto, documento o altra informazione.

Se l'atto, documento o altra informazione risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale, diversamente trasmette la richiesta al dirigente competente per materia e contestualmente ne da notizia al richiedente ed al "Responsabile per la trasparenza". Il dirigente medesimo, dopo aver reperito l'atto, documento o informazione richiesta ne trasmette copia al richiedente e contestualmente al "Responsabile per il procedimento per l'accesso civico" nonché al "Responsabile per la trasparenza", quest'ultimo ai soli fini della pubblicazione sul sito.

 

Quali sono i termini del procedimento?

L'intera procedura di accesso civico dovrà avvenire entro il termine di trenta giorni dalla data di acquisizione al protocollo dell'Ente della relativa istanza/richiesta.

 

Scaduti i termini, se l'Amministrazione non risponde o ritarda a rispondere?

Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo.

 

Qual è la differenza tra accesso civico e accesso agli atti ai sensi dell'art. 22 della legge 241 del 1990?

Il diritto d'accesso tradizionale di cui all'art. 22 della legge 241/1990 è riconosciuto solo a chi ha partecipato ad un procedimento e a chi ha "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso". La norma prevede che la richiesta di accesso debba essere motivata. Il diritto d'accesso si può esercitare solo su documenti esistenti e non può comportare la raccolta e l'elaborazione di dati.

Il diritto di accesso civico di cui all'art. 5 del DLgs 33/2013 non riguarda solo i documenti, ma anche informazioni o dati che quindi anche se non sono stati ancora elaborati, l'amministrazione sarà tenuta ad elaborare, sempre che per essi sia previsto dalla legge un obbligo di pubblicazione. La richiesta non necessita di motivazione.